Pubblicato il: 05-11-1999

Argomento:  Danni da super lavoro: l'azienda paga



L’azienda paga i danni per infarto da superlavoro

 

Spetta il risarcimento del danno biologico al dipendente colpito da infarto a causa delle troppe ore di straordinario , anche se i limiti dell’orario extra non hanno ecceduto quelli previsti dal contratto . La Cassazione (sentenza n. 12339 del 5 novembre 1999) ha infatti stabilito che rientrano nella responsabilità contrattuale del datore di lavoro – per danno biologico – quelle lesioni all’integrità psicofisica del lavoratore provocate da un eccessivo carico di lavoro straordinario continuativo , richiesto , ad esempio , dalla deliberata mancata integrazione dell’organico . E non importa se il dipendente colpito alle coronarie sia un fumatore o presenti rischi cardiovascolari congeniti : per ottenere il risarcimento l’infartuato è tenuto solo a dimostrare che l’azienda non ha adottato le misure di sicurezza necessarie , come procedere a nuove assunzioni .

Alla pronuncia – la prima che riconosce la risarcibilità per danni alla salute causati dall’eccesso di straordinari – la Suprema Corte ( massimata 1307 ) è arrivata respingendo il ricorso della Fiera del Levante di Bari che non voleva pagare 300 milioni , più interessi a partire dal 1986 , a un dipendente , colpito da infarto nel marzo di quell’anno dopo avere svolto , a partire dal 1979 , lavoro straordinario , feriale e festivo , per 60 ore la settimana . Il tutto per far fronte alle esigenze dell’ufficio che operava a ranghi ridotti .

Il dipendente – fumatore abituale con familiari cardiopatici – si era trovato , per la maternità della dirigente , a guidare l’ufficio Organizzazione delle circa duemila aziende espositrici della Fiera Campionaria , con un organico che avrebbe dovuto contare 14 unità ma aveva solo 10 dipendenti . Con evidente sproporzione tra il personale e la quantità di lavoro prevista . Il lavoratore – come testimoniano i suoi colleghi – “viveva in Fiera” , costretto a rinunciare anche alle ferie . Nel marzo 1986 ebbe un infarto : fu ricoverato per quattro mesi . E nessun giudice riconobbe il suo diritto ad essere risarcito , date anche le sigarette e l’anamnesi clinica .

Sino a che la Cassazione – bocciando il diniego dei giudici al risarcimento – stabilì che “il datore non può esimersi dall’adottare tutte le misure necessarie , compreso l’adeguamento dell’organico” per tutelare la salute dei lavoratori e che “l’accettazione da parte dei dipendenti di fare straordinari anche se contenuti nel monte ore contrattuale massimo , o la rinuncia alle ferie , non esentano il datore dall’adottare tutte le misure per tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori “. Adesso il Tribunale di Foggia si è adeguato al principio e ha dato via libera al risarcimento del lavoratore . Invano l’Ente Fiera è ricorsa in Cassazione .