Pubblicato il: 23-12-1999

Argomento: Assenza visita di controllo



Malattia e giustificato motivo di assenza alla visita di controllo

CASSAZIONE SEZ LAVORO 23 DICEMBRE 1999 N 14503

Il giustificato motivo del mancato reperimento alla visita di controllo , pur non identificandosi con il concetto di forza maggiore , tuttavia presuppone un impedimento assoluto imputabile a causa ineluttabile , e si configura solo in presenza di un ragionevole impedimento .

Perché sussita il giustificato motivo - che esclude la dcadenza del trattamento economico di malattia di cui all'art.5 , comma 14 , del D.L. n. 463 del 1983 , convertito con modificazioni di legge n.638 del 1983 - occorre che risulti rigorosamente accertato in sede di merito sia che il trattamento terapeutico fosse indifferibile , sia che le modalità prescelte dal lavoratore per realizzare tale indifferibile esigenza fossero indispensabili o le sole ragionevolmente praticabili .