Pubblicato il: 15-02-2000

Argomento: Riscatto corsi di livello superiore



Dipendenti statali : riscatto dei corsi di livello superiore

I dipendenti statali potranno riscattare , ai fini della pensione , il periodo di durata legale del corso di studi svolto all’Accademia di belle arti o in istituti riconosciuti di livello superiore . Lo ha deciso la Corte costituzionale che ha riconosciuto , ai dipendenti dello Stato , il diritto di riscatto “quando – viene precisato in una sentenza depositata il 15/02/00 in cancelleria – il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di prefezionamento sia richiesto in aggiunta ad altro titolo per l’ammissione ins ervizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni” .

Con la sentenza ( la n.52 , scritta da Fernando Santosuosso ) , la Corte ha dichiarato incostituzionali le norme che non consentono il suddetto riscatto : l’articolo 13 , primo comma , del Dpr 1092/73 sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato , e l'’rticolo 2 del decreto legislativo 184/97 in materia di ricongiunzione , riscatto e prosecuzione volontaria ai fini pensionistici .

A rivolgersi alla Corte erano stati il Tar della Lombardia e la sezione giurisdizionale siciliana della Corte dei conti : entrambe le magistrature ricorrenti avevano denunciato la violazione dei principi costituzionali di ugualginaza e di buon andamento dell’azione amministrativa .

La Corte Costituzionale ha dato ragione ai due organi giurisdizionali e nella sentenza i giudici costituzionali hanno ricordato di aver già avuto modo di dire che l’omessa previsione della riscattabilità di un periodo di studi “integra una violazione della Costituzione per irragionevolezza quando ricorrono le condizioni che il corso di studi abbia natura universitaria o pst-secondaria e che il relativo diploma , ovvero la frequenza con profitto e con superamento di prova fonale di corso di specializzazione , siano richiesti per l’ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera” .

La Corte ha anche fatto rilevare che il legislatore , “pur nell’ambito della discrezionalità di cui gode nello scegliere i periodi e i servizi da ammettere a riscatto , in una lunga evoluzione normativa , ha voluto garantire alla preparazione professionale ogni considerazione ai fini della quiescenza m onde poter incentivare , segnatamente nelle carriere più elevate , personale idoneo per formazione e per cultura , anche in armonia con l’interesse del buon andamento dell’amministrazione” . “Pertanto – si legge nella nuova sentenza – l’incentivazione all’accesso di personale qualificato nella pubblica amministrazione si traduce , nella giurisprudenza costituzionale , nel riconoscere alla preparazione , acquisita anteriormente all’ammissione in servizio e richiesta per quest’ultima ogni migliore considerazione ai fini di quiescenza” .