Pubblicato il: 04-04-2000

Argomento: Privazione delle mansioni: si configura danno patrimoniale e biologico



Demansionamento: danno patrimoniale e biologico

TRIBUNALE ROMA SEZ IV 04 APRILE 2000

Demansionamento - violazione dell'art.2103 cod. civ. - diritto del lavoratore al risarcimento del danno - sussiste - danno patrimoniale - commisurazione alla retribuzione per la parte di capacità professionale pregiudicata - danno biologico - onere della prova - incombe al lavoratore.

Il demansionamento , inteso quale privazione delle mansioni o svuotamento del loro contenuto , costituisce un danno in sé , il cui risarcimento non può coincidere con l'intera retribuzione , ma deve essere commisurato a quella parte della capacità professionale effettivamente pregiudicata. Gli stessi principi non possono essere estesi al danno biologico , o alla salute , rispetto ai quali è il lavoratore a dover provare in modo specifico il danno subito e il nesso causale con la condotta datoriale .